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Whistleblowing - Parità di Genere

Cos'è il Whistleblowing

In questa pagina, ad integrazione delle misure già adottate dall’azienda nel proprio Modello 231 e relativo Codice Etico ai sensi e per gli effetti della Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” si riportano le misure adottate ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’unione e recante le disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” dandone informazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 lettera e) del D.Lgs. n.24/2023.

Il D. Lgs. 24/2023 disciplina, infatti, le modalità di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative dell'Unione Europea o nazionali che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Secondo l’UNI/PdR 125:2022 sono previste inoltre, attività di prevenzione di ogni forma di abuso fisico, verbale, digitale (molestia) sui luoghi di lavoro attraverso la segnalazione anonima di questa tipologia di accadimenti.

Chi può effettuare la segnalazione

 Dirigenti, membri degli organi di direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza aziendali
 Il personale dipendente del Consorzio Blu soc. coop sociale;
 I tirocinanti e gli stagisti, anche se non retribuiti;
 I lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti, che svolgono la propria attività a favore di del Consorzio Blu soc. coop sociale;
 Il facilitatore cioè la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione.

Oggetto della segnalazione

Le segnalazioni possono riguardare violazioni del diritto UE o del diritto nazionale già commesse o non ancora commesse, quando si abbiano elementi concreti per ritenere che saranno commesse e che consistono in:
1)illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano in quelli esplicitamente richiamati nel D.Lgs. 24/2023 e relativi allegati;
2)condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello 231 adottato dall’azienda e che non rientrano in quelle esplicitamente richiamate nel D.Lgs. 24/2023 e relativi allegati;
3)illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto, relativi ai seguenti settori:
-appalti pubblici;
-servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
-sicurezza e conformità dei prodotti;
-sicurezza dei trasporti;
-tutela dell'ambiente;
-radioprotezione e sicurezza nucleare;
-sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
-salute pubblica;
-protezione dei consumatori;
-tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4)atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea e consistenti nelle condotte di frode e/o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
5)atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese:
-le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato,
-nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6)atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione come indicate nel D.Lgs. 24/2023 e qui richiamate al punto sub 3 che precede.
7)qualsiasi forma di discriminazione e/o episodio di mobbing, molestia, violenza nonché violazione della Politica di parità di genere e di tutte le previsioni di cui al Sistema di Gestione per la Parità di Genere (PdR 125:2022) adottato dal Consorzio Blu.

INFORMAZIONI CHE NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI SEGNALAZIONE

• le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).
le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività dell’azienda che vengono gestite per il tramite dei canali di segnalazione e comunicativi stabiliti nel modello 231 e relativi protocolli nonché nel codice etico aziendali;
le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi escluse dall’applicazione del d.lgs. 24/2023 le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore;
le segnalazioni di violazioni già disciplinate da altre direttive e regolamenti dell’Unione europea e disposizioni attuative dell’ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione ulteriori e diverse da quelle disciplinate dal D.Lgs. n. 24/2023 e relativi allegati è il caso della disciplina del sistema bancario e creditizio;
le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
informazioni classificate: apposte dalle singole amministrazioni pubbliche per circoscrivere la conoscenza delle informazioni al fine di proteggere per motivi di sicurezza le informazioni classificate dall’accesso non autorizzato;
segreto professionale forense: protezione della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti («segreto professionale forense») prevista dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale.
segreto professionale medico: protezione della riservata delle comunicazioni tra prestatori di assistenza sanitaria e i loro pazienti, nonché della riservatezza delle cartelle cliniche («riservatezza medica») prevista dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale;
segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali: il principio della segretezza è volto a garantire la serenità del giudizio e al contempo anche l'impersonalità della decisione;
norme di procedura penale: a salvaguardia dell’obbligo della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p “Obbligo del segreto”, c.d. Segreto Istruttorio;
autonomia e indipendenza della magistratura: autonomia e indipendenza sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario;
difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica;
esercizio dei diritti dei lavoratori: di consultazione dei propri rappresentanti o dei sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Ai sensi del suddetto D. Lgs. 24/2023, le segnalazioni con cui su denuncia la commissioni di atti ritorsivi presuntivamente subiti in conseguenza della segnalazione del fatto illecito vanno inoltrate esclusivamente ad ANAC che effettuerà gli accertamenti del caso, irrogando la sanzione amministrativa prevista dalla legge al responsabile, nel caso di fondatezza della segnalazione.

Come presentare la segnalazione interna

Tramite:
piattaforma informatica con il programma informatico di crittografia adottato dall’azienda ed accessibile cliccando QUI ove sarà possibile registrarsi in totale riservatezza e procedere all’invio di un messaggio di testo o orale e ricevere le prescritte comunicazioni previste per legge.

La piattaforma per le segnalazioni di fatti illeciti coniuga il requisito imprescindibile della riservatezza e della tutela dell’identità del segnalante con quello di accessibilità e sicurezza. ove sarà possibile registrarsi in totale riservatezza e procedere all’invio di un messaggio di testo o orale e ricevere le prescritte comunicazioni previste per legge.
La piattaforma per le segnalazioni di fatti illeciti coniuga il requisito imprescindibile della riservatezza e della tutela dell’identità del segnalante con quello di accessibilità e sicurezza.

È inoltre possibile effettuare una segnalazione Whistleblowing utilizzando le modalità già in uso sin dall’adozione nel 2021 del Modello 231 da parte di CONSORZIO BLU tramite:
posta ordinaria:
-spedendo la segnalazione in busta chiusa all’indirizzo della sede legale di Faenza in Via Degli Insorti, n. 2 senza indicazione esterna del mittente ma con l’indicazione “all’attenzione dell’O.d.V.” e con la sola dicitura: “segnalazione whistleblowing”, con all’interno due buste chiuse di cui una contenente la segnalazione e l’altra le generalità del segnalante ed i propri recapiti al fine di permettere le successive comunicazioni previste per legge;

invio di messaggio di posta elettronica all’indirizzo dell’OdV odvconsorzioblu@consorzioblu.it
Infine, utilizzando uno dei canali sopra descritti, è possibile richiedere un incontro in presenza:
- in tal caso viene redatto apposito verbale dell’incontro diretto previa presentazione dell’informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa.
Nel verbale dovrà essere specificato che trattasi di “segnalazione whistleblowing”.

Qualsiasi sia la scelta fra le varie forme di segnalazione, sarà comunque garantita la riservatezza:
• della persona segnalante;
• dell’eventuale facilitatore;
• della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;
• del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Elementi e caratteristiche da indicare per effettuare una segnalazione whistleblowing

- Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione
- La descrizione del fatto
- Le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati
- L’allegazione delle fonti di prova quali: documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
- indicare chiaramente che si tratta di una segnalazione whistleblowing: diversamente la segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria senza le tutele previste per il whistleblower.
- qualora la segnalazione sia troppo generica e non consenta gli accertamenti del caso, il segnalante viene invitato ad integrarla e/o ad inviare chiarimenti entro il termine di giorni 7 dal ricevimento della segnalazione, scaduto inutilmente tale termine, la stessa viene archiviata.

Archiviazione

Di ogni tipologia di segnalazione si conserva la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione stessa..

Gestione della segnalazione

L’ufficio competente avrà cura di:
- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento;
- dare tempestivo seguito alla segnalazione e nel corso dell’istruttoria mantenere le corrette interlocuzioni con il segnalante, richiedendogli, se necessario, integrazioni;
- fornire riscontro alla segnalazione all’esito dell’istruttoria interna entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso: entro 3 mesi dalla scadenza del suddetto termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Tipi di tutela previsti per il segnalante

•L’identità del segnalante non può essere rivelata senza consenso espresso dello stesso, tuttavia:
- nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 c.p.p. “fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari“;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

NON È IN OGNI CASO ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ PENALE CIVILE ED AMMINISTRATIVA DEL SEGNALANTE PER I COMPORTAMENTI, GLI ATTI O LE OMISSIONI NON COLLEGATI E/O NON STRETTAMENTE NECESSARI A RILEVARE LA VIOLAZIONE.
Occorre una stretta connessione tra la segnalazione con quanto compiuto o omesso che dovrà essere sempre proporzionale alla segnalazione.

Condizioni e requisiti per usufruire della tutela dalle ritorsioni

1. Che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere che alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione. Occorre che le segnalazioni vengano effettuate in base ad una convinzione ragionevole.
2. Le segnalazioni inoltre devono essere effettuate secondo i canali di segnalazione, le forme di segnalazione ed i presupposti di segnalazione qui sopra richiamati.
3. Deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, affinché questi siano considerati una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.
4. In mancanza del rispetto di tali condizioni generali, la tutela non potrà essere garantita neanche ai soggetti diversi da quello che segnala qualora, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, subiscano indirettamente ritorsioni.

Condizioni in cui la tutela viene meno

La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa (cc.dd. malicious reports).
Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al soggetto segnalante va inoltre applicata una sanzione disciplinare.

L’utilità dell’istituto e le tutele assicurate al whistleblower dalla piattaforma utilizzata da Consorzio Blu

La piattaforma per le segnalazioni di fatti illeciti coniuga il requisito imprescindibile della riservatezza e della tutela dell’identità del segnalante con quello di accessibilità e sicurezza ai dati che formano oggetto della segnalazione.

Mediante tale istituto, il Consorzio Blu soc. coop sociale intende fornire uno strumento operativo di presidio dell’etica e della legalità, per conseguire un miglioramento della propria organizzazione e dei rapporti con i suoi stakeholder.

Segnalazioni del sistema per la Parità di Genere

Le segnalazioni relative al Sistema per la Parità di Genere, aventi ad oggetto episodi di molestie, mobbing, violenze, discriminazioni, atteggiamenti inappropriati, disparità retributive, uso di un linguaggio non inclusivo o comunque qualsiasi comportamento contrario ai principi e alle policy adottate dal Consorzio Blu sono presentate al Comitato Guida per la Parità di Genere composto da: Katia Ceccarelli, Giulia Battistini, Lorenzo Broccardo, Lorenzo Lisotti, Alessandra Lodetti e Luciano Spinelli.

Nello specifico, le segnalazioni possono essere effettuate:
Tramite:
piattaforma informatica
con il programma informatico di crittografia adottato dall’azienda ed accessibile cliccando QUI ove sarà possibile registrarsi in totale riservatezza e procedere all’invio di un messaggio di testo o orale e ricevere le prescritte comunicazioni previste per legge.
La piattaforma per le segnalazioni di fatti illeciti coniuga il requisito imprescindibile della riservatezza e della tutela dell’identità del segnalante con quello di accessibilità e sicurezza. ove sarà possibile registrarsi in totale riservatezza e procedere all’invio di un messaggio di testo o orale e ricevere le prescritte comunicazioni previste per legge.
La piattaforma per le segnalazioni di fatti illeciti coniuga il requisito imprescindibile della riservatezza e della tutela dell’identità del segnalante con quello di accessibilità e sicurezza.

in forma scritta
all’indirizzo di posta elettronica paritadigenere@consorzioblu.it cui ha accesso esclusivamente il Comitato Guida per la Parità di Genere
Il segnalante può decidere di utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica personale (ad es. nome.cognome@gmail.com); in tal caso, l’identità̀ del segnalante è conosciuta solo dal Comitato Guida per la Parità di Genere, che ne garantisce la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.

Gestione della segnalazione in materia di Parità di Genere

Le segnalazioni relative al Sistema per la Parità di Genere sono gestite dal Comitato Guida per la Parità di Genere, che avrà cura di:
-dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento;
-dare tempestivo seguito alla segnalazione e nel corso dell’istruttoria mantenere le corrette interlocuzioni con il segnalante, richiedendogli, se necessario, integrazioni;
-fornire tempestivo riscontro alla segnalazione all’esito dell’istruttoria interna

Nello specifico caso in cui ricorra un’ipotesi di conflitto di interesse, ovvero nei casi in cui uno o entrambi i membri del Comitato Guida coincidano con il segnalante, con il segnalato o siano comunque coinvolti o interessati alla segnalazione, la segnalazione è indirizzata e gestita dall’OdV.

SEGNALAZIONE ESTERNA
GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE ESTERNA

La segnalazione esterna è di competenza dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione c.d. ANAC.

PRESUPPOSTI PER RICORRERE AD UNA SEGNALAZIONE ESTERNA

•QUANDO il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
• QUANDO la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell’ufficio designati;
• QUANDO la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna:
- alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
- o se questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
• QUANDO la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

PROCEDURE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

a) Tramite posta ordinaria all’indirizzo ANAC
b) Tramite portale dedicato sul sito istituzionale al link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
c) Contattando il numero telefonico: con operatore ANAC
d) incontro diretto - previa presentazione dell’informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa - tramite un operatore che inserisce la segnalazione nella piattaforma informatica, analogamente a quanto previsto per la segnalazione orale di cui al punto sub c) che precede.
Per quanto qui non richiamato si fa esplicito rinvio alle linee guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 che potrà essere reperita direttamente sul sito di tale autorità.